L’INPS comunica la sperimentazione del nuovo servizio di alert aziendale che avvisa dell’approssimarsi della scadenza dei termini decadenziali relativi alle prestazioni di integrazione salariale (INPS, messaggio 15 dicembre 2023, n. 4496).
Come noto, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo (articolo 7, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015).
Inoltre, ai sensi del comma 5-bis del predetto articolo, in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Da qui deriva l’importanza del nuovo servizio di alert aziendale che avvisa i datori di lavoro e gli intermediari dell’approssimarsi del termine decadenziale per l’invio dei flussi UNIEMENS e UNICIG41, contenenti, rispettivamente, i dati per conguagliare le prestazioni di integrazione salariale anticipate ai lavoratori e i dati necessari all’Istituto per il pagamento diretto delle medesime prestazioni.
Pertanto, i datori di lavoro che hanno presentato una domanda di integrazione salariale ordinaria (CIGO) o di assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) o di un Fondo di solidarietà bilaterale, autorizzata dall’Istituto, riceveranno l’avviso attraverso apposita comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata (PEC).
Il servizio in oggetto è stato già avviato sperimentalmente relativamente alle prestazioni a pagamento diretto, interessando i datori di lavoro destinatari di autorizzazioni in scadenza tra la data del 1° dicembre 2023 e quella del 31 dicembre 2023.
Successivamente il servizio sarà esteso anche alle prestazioni di integrazione salariale di CIGO/FIS/Fondi di solidarietà con pagamento a conguaglio, entrando a pieno regime nel corso dell’anno 2024.