Modificati i criteri di calcolo dell’indennità per i congedi parentali fruiti fino al sesto anno di vita del figlio (Legge 30 dicembre 2023, n. 213).
La Legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024), all’articolo 1, comma 179, interviene in materia di congedi parentali introducendo una significativa modifica all’articolo 34, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001.
Si ricorda che, attualmente, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per 3 mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione. I genitori hanno anche diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione.
Ebbene, la Legge di bilancio 2024 porta a 2 mesi l’elevazione dell’indennità di congedo parentale, spettante nella misura dell’80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e nella misura del 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80% per il solo anno 2024.
Con la modifica introdotta dalla disposizione in commento, si prevede dunque che, per una durata massima complessiva di 2 mesi fino al sesto anno di vita del bambino, l’indennità sia pari alla misura dell’80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60% della retribuzione – in luogo dell’attuale 30% – nel limite massimo di un ulteriore mese.
Per il solo anno 2024 la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all’80% della retribuzione, invece che al 60%.
Il beneficio si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.