L’INPS affronta il tema della corretta gestione della trasmissione dei dati retributivi dei singoli lavoratori, in alcune ipotesi per le mensilità decorrenti da aprile 2022 (INPS, messaggio 21 novembre 2023, n. 4139).
Dopo la circolare n. 87 del 17 ottobre 2023, l’INPS torna sul tema del nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. L’Istituto lo fa fornendo indicazioni per la corretta gestione della trasmissione dei dati retributivi dei singoli lavoratori, nelle ipotesi in cui per tutte le mensilità decorrenti da aprile 2022 – mese da cui è sorto l’obbligo di esposizione delle retribuzioni utili ai fini del calcolo della retribuzione lorda di riferimento – l’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, presente all’interno della denuncia Uniemens individuale, sia valorizzato sempre con valore pari a zero.
In particolare, l’INPS fa riferimento ai casi in cui, a causa di eventi come, ad esempio, trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS) a zero ore, maternità, aspettativa non retribuita, congedo straordinario, congedo parentale, nell’intervallo di tempo intercorrente tra aprile 2022 e il mese antecedente la data di presentazione dell’istanza datoriale di accesso alla prestazione integrativa non risultino retribuzioni utili per i fini sopra descritti.
In questi casi, applicando il criterio del cosiddetto periodo mobile, il periodo di riferimento ricadrebbe nell’arco temporale compreso tra gennaio 2020 e la cessazione dell’emergenza epidemiologica fissata al 31 marzo 2022, periodo neutralizzato come indicato nel messaggio INPS n. 1336 del 30 marzo 2021: di conseguenza, le retribuzioni di cui tenere conto sono quelle riferite ai 12 mesi precedenti a gennaio 2020.
Pertanto, al ricorrere della fattispecie sopra rappresentata, i datori di lavoro interessati sono tenuti a variare, nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> della denuncia individuale, la retribuzione riferita al mese di aprile 2022, precedentemente valorizzata come zero, sostituendola con quella determinata ai sensi di quanto previsto dal messaggio n. 1336/2021. Inoltre, i datori di lavoro interessati sono tenuti a effettuare la variazione entro il mese di competenza dicembre 2023.
Peraltro, l’INPS precisa che qualora le retribuzioni esposte nel flusso Uniemens siano state oggetto di rideterminazioni a opera di atti dispositivi dell’Autorità giudiziaria o amministrativa, i datori di lavoro devono esporre, per ciascuna delle mensilità interessate, la retribuzione lorda di riferimento individuata dal medesimo provvedimento.
La circolare n. 87/2023 ha fornito indicazioni anche in merito al calcolo della retribuzione, in presenza di denunce Uniemens individuali riguardanti porzioni di mese, precisando che la retribuzione va calcolata in rapporto al numero di giorni cui la denuncia si riferisce. In merito a quest’ultima indicazione, l’INPS chiarisce che il proporzionamento della retribuzione riguarda esclusivamente le ipotesi in cui per il medesimo mese siano presenti più denunce individuali riferite allo stesso lavoratore da parte dello stesso soggetto datoriale.
Diversamente, in presenza di un’unica denuncia individuale riferita a una porzione del mese, la retribuzione andrà sempre calcolata in rapporto all’intero mese.
Inoltre, l’Istituto richiama l’attenzione sulle modalità di calcolo della retribuzione mensile, con particolare riguardo al meccanismo della neutralizzazione delle ore/giornate di mancata prestazione, rispetto al quale precisa che, in presenza di mensilità parzialmente retribuita, la retribuzione da esporre nel flusso Uniemens dovrà essere quella calcolata rapportando la retribuzione percepita alle ore/giornate effettivamente retribuite nel mese e moltiplicando la retribuzione oraria/giornaliera che ne deriva per il numero di ore/giornate del mese che l’interessato avrebbe prestato se non fossero intervenuti gli eventi che hanno determinato la mancata prestazione di lavoro.
Infine, l’INPS precisa che la previsione (paragrafo 3 della circolare n. 87/2023), secondo cui “le mensilità non interamente lavorate andranno esposte utilizzando come valore lo zero”, deve intendersi riferita esclusivamente alle mensilità interamente non lavorate.