Il giudice deve valutare il comportamento in concreto posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, per accertare, anche in mancanza dell’ iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, la sussistenza di elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva (Corte di Cassazione, Ordinanza 08 giugno 2022, n. 18537).
La vicenda
Un lavoratore, guardia giurata dipendente di un Consorzio di Guardie Campestri, aveva agito in giudizio per ottenere la corresponsione dello straordinario rispetto all’orario ordinario di lavoro, invocando l’applicazione, in ragione di adesione implicita, del Contratto Integrativo Provinciale dei braccianti agricoli;
il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato il Consorzio, alla luce di quanto emerso sia dalle dichiarazioni dei testi, che avevano confermato gli orari di lavoro dedotti in ricorso, sia dalla c.t.u. disposta nel corso del giudizio;
la Corte d’appello territoriale, accogliendo l’impugnazione del Consorzio, respingeva, invece, la domanda, ritenendo che non fossero stati forniti sufficienti elementi per poter affermare che il Consorzio stesso avesse applicato o recepito la contrattazione provinciale relativa ai lavoratori agricoli e, in particolare, la clausola relativa all’ orario di lavoro delle guardie campestri.
La pronuncia della Cassazione
La Suprema Corte, pronunciandosi sul ricorso proposto dal lavoratore, ha ritenuto inammissibile il motivo posto a fondamento dello stesso, condividendo le conclusioni dei giudici di merito.
Nella specie la stessa ha preliminarmente ribadito che i contratti collettivi non aventi efficacia erga omnes sono applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti, attraverso fatti concludenti, consistenti in una costante e prolungata applicazione, senza contestazione, delle relative clausole al singolo rapporto.
Tanto premesso il Collegio ha evidenziato che nel caso concreto la Corte di merito aveva correttamente valutato il comportamento in concreto posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, al fine di accertare, pur in difetto dell’ iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, la sussistenza di elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva richiamata dal lavoratore, giungendo alla conclusione che, diversamente da quanto sostenuto da quest’ultimo, non sussistesse alcuna adesione implicita alla stessa.
A tal fine gli elementi valorizzati erano rappresentati dal fatto che in tutti gli anni in questione non vi era mai stata coincidenza tra i valori minimi contrattuali e i dati esposti in busta paga; la portata dell’analogia riscontrata nella c.t.u., in base alla quale gli importi riconosciuti a titolo di scatti di anzianità sarebbero risultati identici ai valori contenuti nel Contratto Integrativo per i lavoratori agricoli della Provincia, andava sminuita, tenuto conto che l’importo dello scatto era in realtà identico a quello applicato da numerosi altri contratti collettivi dell’epoca e lo stesso scatto era, per di più, ulteriormente aumentato, in modo del tutto autonomo, per ben due volte nell’arco dello stesso anno; infine, con riguardo alle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e straordinario, in relazione alle quali era stata riscontrata una coincidenza tra le maggiorazione concesse dal Consorzio e quelle previste dal predetto Contratto Integrativo, doveva, in realtà, ritenersi fondata l’obiezione del Consorzio secondo cui la maggiorazione di fatto applicata per il lavoro straordinario notturno era maggiore.
In conclusione, secondo quanto rilevato dai giudici di legittimità, il ricorso proposto contenente, in sostanza, una diversa lettura degli elementi adeguatamente valutati in sede di merito, deve essere rigettato, una volta accertata l’insussistenza di un’ adesione implicita alla contrattazione collettiva richiamata.