Effettuata una ricognizione degli obblighi contributivi relativi alle assicurazioni minori di previdenza per il personale iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o alla Cassa pensione dipendenti enti locali (INPS, circolare 14 dicembre 2023, n. 104).
L’INPS ha fornito un’analisi relativa all’assetto delle coperture assicurative dei lavoratori dipendenti dei Consorzi di bonifica, tenendo conto delle disposizioni normative emanate nel tempo, della prassi amministrativa adottata, nonché degli orientamenti amministrativi e giurisprudenziali intervenuti in materia.
In particolare. l’Istituto ha riepilogato le contribuzioni minori dovute per il personale iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL): disoccupazione, malattia, maternità, ecc.
Malattia
Ai Consorzi di bonifica si applicano le disposizioni che nell’ordinamento vigente regolano l’assicurazione economica di malattia. In particolare, l’articolo 20, comma 2 del D.L. n. 112/2008 ha previsto che le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto hanno l’obbligo del versamento dei contributi per maternità e malattia secondo la vigente normativa a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Inoltre, l’INPS rileva che con il D.L. n. 98/2011 è stato inserito il comma 1-bis al medesimo articolo 20 del citato D.L. n. 112/2008, con il quale è stato definitivamente stabilito che, a partire dal 1° maggio 2011,i datori di lavoro sono, comunque, tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia in base all’articolo 31 della Legge n. 41/1986, per le categorie di lavoratori cui la l’assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente (ad esempio, operai per l’industria, ecc.).
Pertanto, l’obbligo contributivo per il finanziamento della predetta assicurazione concerne anche i datori di lavoro che occupano lavoratori subordinati aventi diritto all’indennità e che corrispondano, sulla base di un obbligo assunto contrattualmente, un trattamento economico sostitutivo della citata indennità.
Maternità
In materia di maternità si applicano le disposizioni vigenti di cui al D.Lgs. n. 151/2001. In particolare, il legislatore ha previsto, all’articolo 79 del decreto legislativo in questione, il concorso al finanziamento dell’onere derivante dall’erogazione delle prestazioni economiche di maternità (congedo di maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri per “allattamento”, ecc.) alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato mediante il versamento, da parte dei datori di lavoro, di un’apposita contribuzione.
Come già visto, al fine di armonizzare gli obblighi contributivi di soggetti giuridici svolgenti attività di impresa, ancorché connotati da profili pubblicistici (e non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001), con quelli previsti per la generalità dei datori di lavoro privati, l’articolo 20, comma 2 del D.L. n. 112/2008, ha stabilito che le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto hanno l’obbligo del versamento dei contributi per maternità e malattia secondo la vigente normativa a decorrere dal 1° gennaio 2009. Queste disposizioni valgono anche per gli enti pubblici economici e per i Consorzi di bonifica.
NASpI
I lavoratori dipendenti dei Consorzi di bonifica rientrano nel campo di applicazione della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI). Ne consegue che per questo personale è dovuta la relativa contribuzione di finanziamento (contributo ordinario, contributo addizionale per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, incremento del contributo addizionale nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, contributo in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato), secondo la disciplina dettata dall’articolo 2, commi da 25 a 36 della Legge n. 92/2012.
È anche dovuto il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotto dall’articolo 25, comma 4 della Legge n. 845/1978.
La circolare in commento include anche l’esposizione dei casi relativi al CUAF, al Fondo di garanzia, al Fondo di tesoreria, al Fondo di integrazione salariale, alla CIGS, una tabella riassuntiva degli obblighi contributivi e una classificazione ai fini previdenziali e assistenziali.