Corrisposta la somma di 200,00 euro a titolo di welfare per il personale di settore
Il CCNL Scuole Materne Fism, sottoscritto in data 1° marzo 2023 tra Fism, Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola Rua e Snals-Confsal, applicato al personale occupato nei servizi dell’infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli Enti aderenti e/o rappresentati dalla Fism, prevede all’art. 45 denominato “Welfare contrattuale”, che per l’anno in corso, vengono erogati a favore di ciascun dipendente, strumenti di welfare nella misura di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 dicembre dell’anno successivo. Tali valori sono onnicomprensivi ed esclusi dalla base di calcolo del Tfr.
Possono fruire del welfare i lavoratori che, superato il periodo di prova, ed in forza al 1° settembre di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato o un contratto a tempo determinato con almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun annualità (ossia 1° gennaio-31 dicembre). Viene escluso da tale fruizione, tutto il personale in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° settembre-31 dicembre di ciascun anno.
Altresì i suddetti valori vengono poi riproporzionati per i lavoratori assunti a tempo parziale comprendendo costi fiscali o contributivi.
II welfare maturato viene inoltre riconosciuto una sola volta e nel periodo di competenza, aggiungendosi ad offerte di beni e servizi riconosciuti dalla disciplina.
Da ultimo si comunica che, il personale ha la facoltà di destinare annualmente il welfare o parte di questo, al Fondo di Previdenza Complementare Espero, secondo le modalità previste, fermo restando che, il costo massimo a carico dell’Istituto non può essere maggiore dell’importo di 200,00 euro per l’anno corrente.