CCNL Poste – Servizi in appalto: siglata l’ipotesi di accordo



Previsti aumenti retributivi, l’erogazione di un importo a titolo di Una Tantum e l’estensione del congedo matrimoniale alle unioni civili, lo scioglimento della riserva entro il 20 gennaio


Il 21 dicembre è stata sottoscritta da Assoposte e Slc-Cgil, Slp-Cisl e Uil-Poste l’ipotesi di accordo del CCNL applicabile ai lavoratori  delle imprese esercenti servizi postali in appalto.
Dal punto di vista economico, sono previsti i seguenti aumenti.


















































Livello  Aumento gennaio 2024  Aumento gennaio 2025  Aumento dicembre 2025 Totale
40,82 euro 40,82 euro 42,18 euro 123,82 euro
34,18 euro 34,18 euro 35,32 euro 103,68 euro
3°Super  31,23 euro 31,23 euro 32,27 euro 94,73 euro
30,00 euro 30,00 euro 31,00 euro 91,00 euro
4°Super  28,52 euro 28,52 euro 29,48 euro 86,52 euro
27,05 euro 27,05 euro 27,95 euro 82,05 euro
24,59 euro 24,59 euro 25,41euro 74,59 euro

Inoltre, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo viene erogato un importo “Una Tantum“, corrisposto pro-quota con riferimento a tante quote mensili quanti sono i mesi di servizio effettivo prestati nel periodo 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, riproporzionato per i lavoratori part-time. 


















































Livello  Marzo 2024  Marzo 2025 Settembre 2025  Totale
149,67 euro  149,67 euro  149,67 euro  449,01 euro
125,33 euro 125,33 euro 125,33 euro 375,99 euro
3°Super  144,51 euro   144,51 euro  144,51 euro  343,53 euro
110,00 euro 110,00 euro 110,00 euro 330,00 euro
4°Super  104,59 euro 104,59 euro 104,59 euro 313,77 euro
99,18 euro 99,18 euro 99,18 euro 297,54 euro
90,16 euro 90,16 euro 90,16 euro 270,48 euro 

Infine, a partire dal mese di marzo 2024 I’indennità di mensa è elevata a 6,50 euro per ogni giornata di effettiva prestazione.
Dal punto di vista normativo, vengono apportate delle modifiche a livello di di Classificazione del Personale per quanto riguarda la categoria degli autisti e viene introdotta la possibilità di apporre nei contratti a tempo determinato un termine maggiore di 12 mesi e sino a 24 mesi in caso di necessità di personale per ulteriori e diversi servizi rispetto a quelli gestiti, aventi carattere di temporaneità, per esigenze di professionalità e specializzazioni, in caso di incrementi di attività in dipendenza di commesse eccezionali.
Per quanto riguarda il periodo di prova viene introdotta la possibilità di una proroga in misura corrispondente alla durata dell’assenza in caso di malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori.
Infine, al fine di assicurare l’effettiva tutela dei diritti tra persone dello stesso sesso, viene concesso anche in caso di unione civile il congedo matrimoniale di quindici giorni lavorativi retribuiti.
I sindacati scioglieranno la riserva entro il 20 gennaio 2024.