A seguito di alcuni refusi evidenziati dalle aziende del settore le Parti Sociali hanno definito alcune correzioni al CCNL siglato il 12 gennaio 2024
In data 23 gennaio 2024, la Confederazione italiana dello Sport, con l’assistenza di Confcommercio, insieme alle OO.SS. Slc-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilcom-Uil, si sono incontrate per condividere l’analisi di alcuni punti del CCNL per i Lavoratori dello Sport, sottoscritto in data 12 gennaio 2024.
Le Parti Sociali, viste le segnalazioni di aziende del settore in merito ad ad alcuni refusi nel testo del contratto siglato nelle scorse settimane, hanno definito alcune correzioni. In primo luogo, all’art. 30 “Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico”, è stato modificato l’ultimo periodo con riferimento al 7° Livello come segue “Salvo quanto previsto dagli artt. 41 e 42, i livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti: – 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato; – 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato. Alla fine dell’apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita. Per gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese all’interno della disciplina contrattuale nazionale del CCNL sport nel quinto livello di inquadramento, l’inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al sesto livello per la prima metà del periodo di apprendistato, al quinto livello nella seconda metà del periodo di apprendistato. È vietato stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo”.
All’art. 43 “Rinvio alla legge” è stato invece introdotto l’ultimo periodo per la salvaguardia degli attuali profili formativi degli apprendisti, ossia “Per quanto non disciplinato dal presente CCNL le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Dichiarazione delle parti Le Parti allegano al presente CCNL i profili formativi, approvati con apposito verbale, per ogni tipologia di apprendistato, qui prevista che potranno essere oggetto di revisione annuale nel corso del periodo di vigenza. Durante il periodo necessario all’approvazione del verbale delle Parti relativamente ai nuovi profili formativi, rimangono vigenti quelli approvati in allegato al CCNL sottoscritto in data 22/12/2015“.
Da ultimo le precisazioni in merito alla tabella C, nello specifico alla colonna “Una Tantum, (rateo ex 14° 01/07/2023-31/12/2023) da erogare al 30/06/2024” la compressione della riga intestazione aveva coperto la data di erogazione concordata al 30 giugno 2024. Nella tabella B, invece, per la retribuzione Quadri al 1° novembre 2026 la somma corretta è 2.137,11 e non 2.173,11.