L’intesa tra i sindacati dà il via ad aumenti retributivi, maggiorazioni ad hoc, regolamentazione dei vari rapporti di lavoro e nuove figure professionali
Le OO.SS. Slc-Cgil, Fisascat-Cisl e Uilcom-Uil hanno siglato, insieme alla Confederazione italiana dello sport – Confcommercio Imprese per l’Italia, l’accordo di rinnovo del CCNL Sport che si applica al personale dipendente di palestre e impianti sportivi. Il contratto, il cui rinnovo arriva a stretto giro dalla scadenza del 31 dicembre 2023, decorre dal 1° gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2026. Al momento, il CCNL viene applicato a poco più di 7.000 datori di lavoro, per un numero complessivo di 41.000 dipendenti. Viene utilizzato da imprese, società, enti del settore e vede il coinvolgimento di centri sportivi impegnati nelle varie discipline, enti profit e no-profit.
Dal comunicato diramato dalla Fisascat-Cisl si evince un adeguamento alla contrattazione esistenze e alle normative di legge, introdotte con la riforma dello Sport (Dlgs 36/2021 in vigore dal 1° luglio 2023). L’obiettivo è quello di dare una maggiore regolamentazione ai vari rapporti di lavoro presenti nel mondo dello sport, caratterizzato, invece, da una sostanziale flessibilità. Tra le novità contrattuali si segnalano: aumento economico medio a regime per il 4° livello pari a 200,00 euro, da riparametrarsi per tutti i livelli, di cui detrarre 100,00 euro in quanto già erogati in seguito all’accordo del 30 maggio 2022. Per quel che concerne i restanti 100,00 euro, questi vengono erogati il 3 tranche:
– 40,00 euro con la retribuzione di luglio 2024;
– 30,00 euro con la retribuzione di luglio 2025;
– 30,00 euro con la retribuzione di luglio 2026.
Ai collaboratori coordinati e continuativi viene riconosciuta, invece, una maggiorazione del 25% dal 1° gennaio 2024 e fino a novembre 2029. Oltre a quanto sopra indicato, nel rinnovo è previsto anche il superamento del doppio regime contrattuale riguardante gli occupati prima e dopo il 22 dicembre 2015, data di stipula del CCNL originario Impianti e Attività sportive; e una equiparazione retributiva, mediante una tabella di parificazione retributiva in vigore da novembre 2026 a novembre 2029, con l’assorbimento per entrambi (dipendenti assunti ante e post 2015) della quattordicesima mensilità nella paga base. E’ prevista, anche, la revisione degli inquadramenti contrattuali, mediante l’introduzione di figure professionali previste dalla riforma e riconducibili ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa sportiva; tra le figure vi sono anche hostess e steward di impianto sportivo, ai quali viene erogata una retribuzione maggiorata con il riconoscimento ad hoc della percentuale del 20%. Previsto anche l’aumento dei minimi contrattuali su 13 mensilità; la regolamentazione della flessibilità nel lavoro part-time e stagionale, attraverso contratti a termine per la stagione sportiva e la valorizzazione della bilateralità anche per i contratti co.co.co..