In vista dell’entrata in vigore, il prossimo 1° gennaio 2024, dell’Assegno di inclusione, l’INPS fornisce le prime indicazioni sulle modalità di accesso e di fruizione della misura attraverso l’adesione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa del nucleo beneficiario (INPS, circolare 16 dicembre 2023, n. 105).
A partire dal 18 dicembre 2023 è possibile presentare domanda per l’Assegno di inclusione (ADI), la misura prevista dal Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) che offre alle persone fragili o in condizione di grave disagio un sostegno economico e un percorso verso l’inclusione sociale e lavorativa.
In particolare, la domanda di Assegno di inclusione si può presentare nella sezione dedicata del sito istituzionale dell’INPS utilizzando le credenziali SPID, CNS e CIE oppure rivolgendosi a un patronato. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le domande potranno essere inoltrate anche attraverso i CAF.
In sostanza, direttamente dal portale INPS oppure con il supporto degli intermediari citati, il richiedente, dopo aver presentato la domanda, deve accedere al Sistema di Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale del nucleo familiare (PAD).
I Comuni e gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), nell’ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono offrire assistenza nella presentazione della richiesta dell’Adi presso i servizi di segretariato sociale o altri servizi preposti a offrire informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali.
L’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD possono essere effettuate contestualmente alla presentazione della domanda la quale si considera accolta, con possibilità di disporne il pagamento, all’esito positivo dell’istruttoria e con PAD sottoscritto.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 48/2023, il beneficio economico dell’ADI, con esito positivo dell’istruttoria, decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare da parte del richiedente. In fase di prima applicazione, per le sole domande complete della sottoscrizione del PAD e presentate entro gennaio 2024, la decorrenza del beneficio sarà riconosciuta dallo stesso mese di gennaio, ferma restando la necessità dell’esito positivo del controllo dei requisiti.
Con la sottoscrizione del PAD del nucleo familiare, viene effettuato l’invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni, nonché del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa dei componenti del nucleo familiare.
I servizi sociali effettuano la valutazione multidimensionale e definiscono insieme al nucleo familiare il percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.
La valutazione multidimensionale consente:
1) di acquisire gli elementi necessari per la definizione del patto per l’inclusione sociale per i nuclei beneficiari;
2) di acquisire la documentazione inerente eventuali cause di esclusione dagli obblighi di attivazione lavorativa non già identificate dai dati amministrativi;
3) di identificare nell’ambio dei componenti il nucleo tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa coloro che sono immediatamente attivabili al lavoro, da indirizzare ai competenti Centri per l’impiego per la definizione anche dei patti di servizio personalizzati.
All’esito della valutazione multidimensionale, i componenti del nucleo possono essere tenuti a effettuare i seguenti percorsi:
– i componenti del nucleo familiare maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura sono tenuti all’obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa. Tali componenti sono pertanto tenuti agli obblighi che derivano dal Patto di inclusione sociale sottoscritto, nonché da quelli derivanti dal percorso di attivazione lavorativa;
– i componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, pur non essendo tenuti all’adesione al patto di inclusione o al patto di servizio, possono comunque richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo o all’inclusione sociale.
Il percorso di politica attiva può prevedere anche la partecipazione a Progetti utili alla collettività (PUC).
Non si considerano beneficiari dell’Adi e, pertanto, sono esclusi da tutti gli obblighi, i componenti di età compresa tra i 18 e i 59 anni che non esercitano responsabilità genitoriali e non sono considerati nella scala di equivalenza, i quali possono richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro, misura che è cumulabile con il benefico dell’Adi entro il limite massimo di 3.000 euro annui per singolo componente.
La circolare in oggetto, tra le altre cose, si occupa anche delle variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio, della revoca e decadenza, dei controlli e delle sanzioni.